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Caro Cliente,
per Banca Popolare di Cortona è fondamentale mantenere la tua fiducia ed è per questo che ci impegniamo ogni giorno a fornire dei servizi di qualità. Desideriamo ricordarti che le Filiali della Banca sono sempre a tua disposizione per fornire chiarimenti e soluzioni. Tuttavia, per eventuali contestazioni riguardanti i prodotti e i servizi svolti dalla Banca, puoi anche formulare specifico reclamo come sotto indicato.
Reclami
In relazione a prodotti e servizi bancari e finanziari, ai servizi di pagamento
oppure di investimento prestati dalla Banca oppure in merito alla attività di
distribuzione assicurativa dalla medesima svolta, puoi formulare un reclamo in forma scritta e consegnarlo a mano alla tua Filiale di riferimento, oppure inviarlo via fax, posta ordinaria, lettera raccomandata a/r, e-mail o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
La Banca ti risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.
Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento, la Banca ti risponderà al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non potrà risponderti entro 15 giorni per motivi indipendenti dalla sua volontà, ti invierà una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale otterrai una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supererà
le 35 giornate lavorative.
Per la formulazione del reclamo, se lo desideri, potrai utilizzare il modulo scaricabile da questa pagina.
La vigente normativa di riferimento prevede che la Banca pubblichi annualmente, sul proprio sito internet un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. L’ultimo rendiconto pubblicato è disponibile nella presente pagina.
Strumenti per la risoluzione delle controversie
Qualora non ricevessi risposta al reclamo inviato alla Banca nei termini previsti o non fossi soddisfatto della risposta ricevuta, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria potrai:
- Dopo aver presentato un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 60 giorni non hai ricevuto risposta dalla Banca:
- Ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); l’ABF può decidere in merito a controversie fino a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro, senza limiti di importo se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. Puoi ottenere gratuitamente la “Guida pratica dell’ABF” presso le Filiali della Banca oppure scaricarla da questa pagina. Per sapere come rivolgerti all’ABF puoi consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgerti alle Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Banca.
- Ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo, all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgerti a tale organismo, puoi consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.
Sistema di risoluzione delle controversie tra consumatori e sistema bancario e finanziario: facile, economico e imparziale
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Scarica la Guida pratica
- In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento
- Ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con
Delibera Consob n. 19602/2016, operativo dal 9 gennaio 2017. Potranno essere
sottoposte all'Arbitro le controversie che implicano una richiesta di somme di
denaro fino a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di
informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli
intermediari nei loro rapporti con gli investitori. L’Arbitro può conoscere,
seppure solo in via incidentale e se necessario ai fini di decidere sulle
richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione
e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.
In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i
danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della
violazione da parte dell’intermediario dei predetti obblighi, con esclusione dei
danni non patrimoniali. Il ricorso all’ACF può essere proposto dal cliente
investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa
degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando, sui medesimi
fatti oggetto dello stesso: i) non sono pendenti, anche su iniziativa
dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o
giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità; ii) è stato
preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita
espressa risposta ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua
presentazione senza che la Banca abbia comunicato al cliente investitore le
proprie determinazioni; iii) l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di
merito; iv) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato,
assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito
assunta all’esito di un procedimento arbitrale; v) non sia decorso più di un
anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca. L’Arbitro conosce
esclusivamente di controversie relative a operazioni o comportamenti posti in
essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il
cliente può sempre esercitare il diritto di ricorrere all’ACF anche qualora nel
contratto siano presenti clausole di rinuncia o clausole che prevedano di
devolvere le controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Maggiori informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie
(ACF) sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.
Nuovo strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla
Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di
risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la
violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza
che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o
il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Scopri di più sul funzionamento dell'ACF >>
- In caso di controversie inerenti l'intermediazione assicurativa
Banca Popolare di Cortona è intermediario assicurativo soggetto
alla vigilanza dell’IVASS ed iscritto al n. D000026991 della Sezione D del RUI –
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
È possibile consultare gli estremi dell’iscrizione accedendo al
sito del Registro accessibile dal seguente link:
Ivass
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, puoi rivolgerti, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non hai ricevuto risposta dalla Banca:
- all’ IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
IVASS; non sono di competenza di IVASS i reclami in materia di previdenza
complementare, che vanno indirizzati a COVIP e quelli relativi alla
distribuzione di prodotti di investimento assicurativo emessi da imprese di
assicurazione (ad es. polizze ramo III e ramo V) per i quali è competente CONSOB
(vedi precedente punto 2 della presente pagina).
- all’AAS – Arbitro Assicurativo; le informazioni relative alle modalità di
presentazione di un ricorso all’AAS e la relativa modulistica sono disponibili
sul sito AAS – Arbitro Assicurativo
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito Ministero della Giustizia
Per quanto riguarda i ricorsi all’AAS, restano escluse dalla sua competenza, le
controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime
della caccia e della strada, le fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP
(Concessionaria servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), nonché le fattispecie
riconducibili all’assicurazione dei “grandi rischi”, come definiti all’art. 1,
comma 1, lettera r) del Codice delle Assicurazioni Private. La domanda può avere
ad oggetto anche una somma di denaro, nei limiti di importo (specificati
all’art. 3 del D.M. 2015/2024) di seguito indicati:
a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private:
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euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I
(assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;
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euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto
previsto dal numeuro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto
previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;
b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private
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euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilita' civile ed é promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile;
-
euro 25.000,00 in tutti gli altri casi
Arbitro Assicurativo
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle
controversie con la clientela relative alle prestazioni ed ai servizi
assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna
esclusione. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice,
rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta
procedure complesse e anche molto lunghe.
Scarica la Guida l’AAS in parole semplici
>>
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