Banca Popolare di Cortona, fondata nel 1881
 
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Caro Cliente,

per Banca Popolare di Cortona è fondamentale mantenere la tua fiducia ed è per questo che ci impegniamo ogni giorno a fornire dei servizi di qualità. Desideriamo ricordarti che le Filiali della Banca sono sempre a tua disposizione per fornire chiarimenti e soluzioni. Tuttavia, per eventuali contestazioni riguardanti i prodotti e i servizi svolti dalla Banca, puoi anche formulare specifico reclamo come sotto indicato.

Reclami

Puoi formulare il reclamo in forma scritta e consegnarlo a mano alla tua Filiale di riferimento, oppure inviarlo via fax, posta ordinaria, lettera raccomandata a/r, e-mail o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Ufficio Reclami, Banca Popolare di Cortona S.C.p.A.
Via Guelfa 4 – 52044 Cortona (AR)
Fax: 0575 698709
E mail: reclami@popcortona.it
PEC: bpccortona@legalmail.it

La Banca ti risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento, la Banca ti risponderà al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non potrà risponderti entro 15 giorni per motivi indipendenti dalla sua volontà, ti invierà una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale otterrai una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supererà i le 35 giornate lavorative.

Per la formulazione del reclamo, se lo desideri, potrai utilizzare il modulo scaricabile da questa pagina.

Modulo Reclami (PDF) Scarica il file pdf Scarica il file

La vigente normativa di riferimento prevede che la Banca pubblichi annualmente, sul proprio sito internet un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. L’ultimo rendiconto pubblicato è disponibile nella presente pagina.

Rendiconto anno 2023 Scarica il file pdf Scarica il file

Strumenti per la risoluzione delle controversie

Qualora non ricevessi risposta al reclamo inviato alla Banca nei termini previsti o non fossi soddisfatto della risposta ricevuta, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria potrai:

  1. Dopo aver presentato un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 60 giorni non hai ricevuto risposta dalla Banca:
    • Ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); l’ABF può decidere in merito a controversie fino a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro, senza limiti di importo se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. Puoi ottenere gratuitamente la “Guida pratica dell’ABF” presso le Filiali della Banca oppure scaricarla da questa pagina. Per sapere come rivolgerti all’ABF puoi consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgerti alle Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Banca.
    • Ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo, all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgerti a tale organismo, puoi consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.
    • Arbitro Bancario Finanziario

      Sistema di risoluzione delle controversie tra consumatori e sistema bancario e finanziario: facile, economico e imparziale

      L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.

      Scarica la Guida pratica

  2. In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento
    • Ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602/2016, operativo dal 9 gennaio 2017. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie che implicano una richiesta di somme di denaro fino a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. L’Arbitro può conoscere, seppure solo in via incidentale e se necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale. In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario dei predetti obblighi, con esclusione dei danni non patrimoniali. Il ricorso all’ACF può essere proposto dal cliente investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: i) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità; ii) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al cliente investitore le proprie determinazioni; iii) l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito; iv) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale; v) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca. L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il cliente può sempre esercitare il diritto di ricorrere all’ACF anche qualora nel contratto siano presenti clausole di rinuncia o clausole che prevedano di devolvere le controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Maggiori informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito  www.acf.consob.it.
      Arbitro Bancario Finanziario

      Nuovo strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari

      L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

      Scopri di più sul funzionamento dell’ACF >>

  3. In caso di controversie inerenti l'intermediazione assicurativa

    Banca Popolare di Cortona è intermediario assicurativo soggetto alla vigilanza dell’IVASS ed iscritto al n. D000026991 della Sezione D del RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

    È possibile consultare gli estremi dell’iscrizione accedendo al sito del Registro accessibile dal seguente link: Ivass

    Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'’esito o se dopoDopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non hai ricevuto risposta dalla Banca, puoi rivolgerti:

    • all’ IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito ps://www.ivass.it/" target="_blank">www.ivass.it Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito o www.giustizia.it.

    Restano esclusi dalla competenza IVASS, le controversie in materia di previdenza complementare, di competenza di COVIP e quelle relative alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo emessi da imprese di assicurazione (ad es. polizze ramo III e ramo V) per le quali vale invece la competenza della CONSOB e pertanto si applica la disciplina in materia di servizi e attività di investimento di cui al precedente punto 2 della presente pagina.

    Ricorso all’autorità giudiziaria>

    Ti ricordiamo infine che, ai sensi del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni, qualora tu abbia intenzione di esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia afferente contratti bancari e finanziari, sei tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione; il ricorso all’ABF, all’Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero all’ACF – Arbitro per le Controversie Finanziarie, soddisfa le condizioni di procedibilità di cui alla predetta norma. Il procedimento di mediazione potrà essere esperito anche presso organismi diversi da quelli indicati, purché iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia e specializzati in materia Bancaria/Finanziaria.

     

 
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