Nuova definizione di default
A partire dal 1° gennaio 2021 Banca Popolare di Cortona applica le nuove norme europee relative alla Nuova definizione di default, in materia di classificazione, a fini prudenziali, delle controparti inadempienti rispetto ad una obbligazione verso la Banca: vengono così introdotti criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.
La nuova definizione di default prevede, tra l’altro, che i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
- la Banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione di cui alla lettera b) è già in vigore e non cambia in alcun modo; con riferimento alla condizione descritta alla lettera a), a partire dal 1° gennaio 2021, un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
- 100 euro per le esposizioni al dettaglio (*) e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- l'1 % dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180, in alcuni casi) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.
La segnalazione decadrà solo dopo che, una volta regolarizzato l’arretrato, siano passati almeno 90 giorni dall’intervenuta regolarizzazione e non si siano verificate ulteriori situazioni di arretrato o altri eventi pregiudizievoli.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2021, non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.
La nuova disciplina si riflette, quindi, nei rapporti Banca – Cliente, in considerazione delle iniziative che la Banca può ritenere opportuno intraprendere per assicurare la regolarizzazione dei rapporti creditizi.
(*) esposizioni di persone fisiche oppure di piccole o medie imprese, nel complesso no superiori ad un milione di euro ed aventi le ulteriori caratteristiche di cui all’art. 123 del Regolamento UE n. 575/2013.