Il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, all’art. 12 così come modificato dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020, n.176, dispone che in deroga alla disciplina vigente, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto (9 aprile 2020), l’accesso ai benefici del fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
La legge di conversione del D.L. 23/2020 ha esteso i benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai piccoli imprenditori ed agli imprenditori individuali.
Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Gli interventi previsti dal D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, validi per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, sono decaduti il giorno 17 dicembre 2020.
Pertanto, a decorrere dal giorno 18 dicembre 2020 e fino ad eventuali nuove proroghe, le deroghe previste per l’emergenza Covid 19 non potranno più essere contemplate.
In particolare, le categorie che non potranno accedere ai benefici del Fondo sono i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Inoltre, si ricorda che per l’accesso al Fondo:
Le richieste vanno presentate dai clienti tramite la sottoscrizione del seguente modulo.
Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo Gasparrini, è possibile consultare la pagina del sito di Consap Gestore del Fondo.
Il modulo compilato e firmato e la documentazione allegata, dovranno essere scansionati ed inviati per PEC all’indirizzo bpccortona@legalmail.it; qualora sprovvisto di PEC, il Cliente potrà inviare la richiesta all’indirizzo della propria Filiale di riferimento.
Banca Popolare di Cortona, come ulteriore strumento a sostegno delle famiglie in difficoltà, estende a tutte le persone fisiche titolari di finanziamenti a rimborso rateale, a prescindere dalla forma tecnica sottostante e dai relativi collaterali, la possibilità di richiedere la sospensione dell’intera rata per 9 mesi, purché non presentino esposizioni deteriorate alla data della richiesta, come definite dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Per i Soci della Banca la sospensione dell’intera rata può essere richiesta fino ad un massimo di 12 mesi.
Per poter accedere alla sospensione, i richiedenti dovranno autocertificare di essere in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere regolarmente agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo/finanziamento, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Le richieste di moratoria possono essere consegnate fisicamente presso le Filiali o inviate dalla clientela via mail all’indirizzo della Filiale di appartenenza con allegato il documento di identità del soggetto richiedente, esclusivamente utilizzando il modulo “Richiesta moratoria per emergenza Covid-19 (Persone Fisiche)”.
Deve essere utilizzato un modulo per ogni finanziamento per il quale viene richiesta la sospensione.
Per tutte le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Banca e consultabili nella sezione Trasparenza del sito.